I diritti dei bambini

La convenzione sui diritti dell'infanzia - diritto al riposo 

L'art. 31 sancisce:
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua
età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
1.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati
di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.